Art. 6.
(Elezione dei rappresentanti e funzionamento dei Consigli).

      1. I componenti dei Consigli sono eletti con voto diretto e segreto dagli appartenenti a ciascuna Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare in ragione di un rappresentante ogni 1.500 aventi diritto al voto, o frazione di 1.500.
      2. La composizione di ciascun Consiglio è stabilita in modo da garantire che nessuna categoria detenga la maggioranza dei voti. Il presidente, il segretario e l'ufficio di presidenza sono eletti tra i componenti di ciascun Consiglio. La presidenza delle riunioni congiunte è assunta, a rotazione, dal presidente di ciascun Consiglio.
      3. L'elezione dei rappresentanti del Consiglio avviene su liste nazionali presentate da almeno duecento aventi diritto al voto, separatamente per le categorie degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei militari di truppa in servizio volontario.
      4. I rappresentanti eletti nei Consigli restano in carica per tre anni e per non più di due mandati successivi.
      5. Sono istituiti in Roma l'ente denominato «Consiglio nazionale dei rappresentanti delle Forze armate», alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, e l'ente denominato «Consiglio nazionale dei rappresentanti del Corpo della guardia di finanza», alle dirette dipendenze del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.
      6. I rappresentanti eletti nei Consigli sono trasferiti per la durata del mandato agli enti di cui al comma 5. Gli enti hanno autonomia amministrativa e contabile e sono posti al comando del rappresentante eletto più anziano.
      7. L'elezione nei Consigli costituisce titolo ai fini della progressione in carriera.

 

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